Andrea Margiovanni .it
Una clessidra di vetro e metallo in controluce su uno sfondo blu notte, posata su una superficie scura tra rami secchi e contorti. La sabbia chiara sta scendendo verso la metà inferiore. Il tempo che passa, ma che continua a scorrere: non si è fermato.

Il Digital Omnibus non è un condono

Bruxelles ha spostato qualche scadenza dell'AI Act e confermato tutto il resto. Per un'azienda IT medio-piccola che aveva appena iniziato a fare sul serio sulla compliance, questo è il momento di accelerare, non di rallentare.

C’è un momento preciso, in queste settimane, che vale la pena guardare da vicino. È quello in cui, dentro un’azienda IT medio-piccola che aveva finalmente cominciato a prendere sul serio l’AI Act (qualcuno che aveva iniziato a mappare i sistemi, a fare domande scomode ai fornitori di modelli, a scrivere le prime righe di una DPIA), arriva la notizia: rinviato. E con la notizia arriva, puntuale, la frase che la accompagna: «Visto? Te lo dicevo che non c’era fretta».

Quella frase è il vero rischio di questo giugno 2026. Non il regolamento, non le date, non Bruxelles. Quella frase.

Perché è sbagliata. È sbagliata sul piano dei fatti, è sbagliata sul piano strategico, ed è sbagliata, soprattutto, sul piano di ciò che dovrebbe muovere chi costruisce software che incide sulla vita delle persone. Proviamo a smontarla pezzo per pezzo.

Cosa è successo davvero

Il 16 giugno 2026 il Parlamento europeo ha dato l’approvazione finale al cosiddetto Digital Omnibus on AI: un regolamento che modifica alcune disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1689 (l’AI Act) all’interno del settimo pacchetto di semplificazione voluto dalla Commissione. Il voto è passato con un margine larghissimo: 423 favorevoli, 57 contrari, 174 astenuti. Il testo non è ancora in vigore: manca l’adozione formale del Consiglio, attesa entro fine giugno. Ma la direzione è quella, e conviene leggerla bene prima di farne il pretesto sbagliato.

La parte che ha fatto titolo è il rinvio degli obblighi sui sistemi ad alto rischio. Con una differenza importante rispetto alla proposta originaria: ora le date sono fisse, non più condizionate alla pubblicazione degli standard armonizzati.

  • I sistemi ad alto rischio stand-alone (quelli dell’Allegato III: biometria, occupazione, istruzione, credito, servizi essenziali, giustizia, gestione delle frontiere) si applicheranno dal 2 dicembre 2027.
  • I sistemi ad alto rischio integrati come componenti di sicurezza in prodotti già regolati da normativa settoriale (Allegato I) avranno tempo fino al 2 agosto 2028.
  • L’obbligo di marcatura dei contenuti generati dall’IA (l’articolo 50, comma 2: watermarking machine-readable) slitta al 2 dicembre 2026.
  • L’istituzione dei regulatory sandbox nazionali viene spostata al 2 agosto 2027.

E poi c’è tutto il resto. Che è esattamente il punto.

La parte che nessuno ha messo in prima pagina: hanno aggiunto divieti

Mentre si discuteva di proroghe, lo stesso testo ha introdotto un nuovo divieto tra le pratiche vietate dall’articolo 5. Sono ora proibiti i sistemi di IA che generano materiale pedopornografico (CSAM) e quelli che creano, senza consenso, immagini, video o audio raffiguranti le parti intime di una persona identificabile o sue attività sessualmente esplicite: le cosiddette app nudifier, i deepfake pornografici. Il divieto colpisce sia chi mette questi sistemi sul mercato sia chi li utilizza, e ammette una sola via d’uscita, un safe harbour tecnico, per i sistemi dotati di salvaguardie efficaci che impediscano a monte quel tipo di output. Tempo per adeguarsi: il 2 dicembre 2026.

Fermatevi un secondo su questo. In un provvedimento venduto come «semplificazione» e «riduzione degli oneri», l’Unione ha trovato il tempo e la maggioranza per stringere. Per allargare il perimetro delle pratiche vietate. Per dire, nero su bianco, che esistono cose che non si fanno e basta, a prescindere dal costo che il divieto impone alle imprese.

Questa non è la grammatica di un legislatore che sta facendo marcia indietro sui diritti. È la grammatica di un legislatore che sta confermando l’impianto e, dove gli serviva, lo sta irrobustendo. Chi legge la proroga delle scadenze sull’alto rischio come un segnale di «ammorbidimento» sta leggendo metà della frase e ignorando l’altra metà, quella scritta in grassetto.

La proroga è procedurale, la rotta è confermata

La distinzione che ogni team tecnico dovrebbe interiorizzare è questa: è cambiato l’orologio, non la mappa.

La logica risk-based dell’AI Act è intatta. Le categorie di rischio sono quelle. Gli obblighi di trasparenza, di data governance, di documentazione tecnica, di human oversight, di gestione degli incidenti: ci sono ancora tutti, con la stessa forma. La maggior parte delle disposizioni del regolamento (comprese quelle di trasparenza dell’articolo 50, tranne il comma sul watermarking) entra comunque in applicazione il 2 agosto 2026. Cioè fra poche settimane.

E qui sta il primo, banale errore di chi tira il freno: confonde «sono state rinviate alcune scadenze sull’alto rischio» con «è stato rinviato l’AI Act». Non è così. La gran parte del regolamento parte come previsto. Se i vostri sistemi non sono ad alto rischio (e statisticamente la maggior parte non lo è), il rinvio dell’alto rischio non vi riguarda quasi per niente. Vi riguardano, invece, le date che non sono cambiate.

C’è di più, e va detto a chi mastica gestione di progetto: le date fisse sono un regalo, non una concessione. Per due anni il grande alibi è stato «non possiamo prepararci sul serio finché non escono gli standard armonizzati». Adesso quell’alibi è morto. Le scadenze non dipendono più dagli standard. Sono lì, scritte, immobili. Potete metterle in un Gantt e non spostarle più. La certezza pianificatoria che le imprese chiedevano a gran voce è arrivata: usatela per pianificare, non per rimandare.

Il lavoro difficile non ha una scadenza che si può spostare

Questo è il cuore della questione, e vale per qualunque azienda di sviluppo, dalla software house di otto persone al system integrator regionale.

La parte costosa della compliance all’AI Act non è il template della documentazione. Non è il PDF da firmare. La parte costosa è trovare ogni sistema di IA dentro la propria organizzazione e i propri prodotti, decidere in che categoria di rischio cade ciascuno e, soprattutto, mantenere quell’inventario vivo mentre il team continua a rilasciare feature ogni due settimane. È un lavoro di archeologia tecnica e di disciplina di processo. Non dipende dagli standard finali. Non diventa più facile col tempo: diventa più difficile, perché nel frattempo i sistemi crescono, si stratificano, cambiano fornitore di modello, ereditano dipendenze.

Chi parte oggi ha circa diciotto mesi per affinare un inventario, una classificazione, una pipeline di documentazione che si aggiorna da sola. Chi parte a fine 2027 avrà settimane, non mesi. E lo farà nel panico, con il management che chiede perché non se n’è parlato prima, e con i clienti che nel frattempo hanno già messo la compliance nei capitolati.

Il rinvio, in altre parole, non sposta in avanti la fatica. Sposta in avanti soltanto la percezione della fatica. La fatica resta lì, identica, e si fa gli interessi mentre la ignorate.

La trappola dell’«esenzione di fatto»

C’è poi un argomento più sottile, e onestamente più insidioso, che è bene guardare in faccia. Diverse organizzazioni della società civile hanno fatto notare che il rinvio rischia di creare una finestra di esenzione di fatto: i sistemi ad alto rischio immessi sul mercato prima delle nuove date potrebbero restare fuori dall’applicazione piena del regolamento finché non vengono modificati in modo sostanziale. Tradotto per un’azienda: «se faccio in fretta a buttare fuori il sistema adesso, mi infilo nella finestra e mi risparmio gli obblighi».

È una tentazione che capisco. Ed è esattamente il tipo di scorciatoia che, in tre anni, vi si ritorce contro.

Primo, perché è una scommessa su un’interpretazione contestata: chi grida alla scappatoia oggi sono proprio le organizzazioni che domani faranno advocacy, segnalazioni, naming and shaming. State costruendo un prodotto la cui conformità si regge su un cavillo che metà dell’ecosistema sta già attaccando. Secondo, perché l’esenzione, ammesso che regga, si rompe alla prima modifica sostanziale, e nel software le modifiche sostanziali sono il mestiere: vi siete legati le mani sulla roadmap pur di non scrivere una DPIA. Terzo, e più importante, perché è una postura. È la postura di chi tratta i diritti delle persone come un costo da aggirare anziché come un vincolo di progettazione. E le posture, nel tempo, diventano cultura aziendale. Diventano il modo in cui i vostri ingegneri pensano quando nessuno guarda.

Non si costruisce un vantaggio competitivo duraturo dentro una finestra di tre anni che si chiuderà comunque. Si costruisce facendo le cose in modo che reggano quando la finestra non c’è più.

Per una PMI: meno carte non vuol dire meno responsabilità

L’omnibus ha alleggerito davvero qualcosa, e va riconosciuto. Le esenzioni da certi obblighi previste per le PMI sono state estese alle small mid-cap (le imprese a media capitalizzazione di dimensioni contenute). La registrazione dei sistemi che il fornitore valuta come non ad alto rischio (quelli per cui ci si avvale della deroga dell’articolo 6, comma 3) resta obbligatoria nel database UE, ma con un set informativo ridotto. I prodotti macchina che usano IA dovranno conformarsi alla sola normativa settoriale di sicurezza, senza la doppia incombenza. La definizione di «componente di sicurezza» è più chiara, così che le funzioni IA che si limitano ad assistere l’utente o a ottimizzare le prestazioni non finiscano automaticamente nel girone dell’alto rischio.

Tutto giusto, tutto utile. Ma attenzione a non confondere due piani che il legislatore ha tenuto distinti apposta. Meno burocrazia non è meno responsabilità. L’auto-valutazione di «non alto rischio» va comunque documentata prima di mettere il sistema sul mercato, e va registrata: il regolatore vuole sapere chi ha deciso di stare appena sotto la soglia, e perché. La «frontiera» resta visibile. Semplicemente, scrivere quella valutazione bene, con un ragionamento difendibile sull’articolo 6, diventa ancora più centrale, perché è quello il documento che vi salva se qualcuno contesta la classificazione.

Per una PMI questo è in realtà una buona notizia, se la si guarda dal verso giusto: significa che la barriera d’ingresso alla conformità è fatta di pensiero strutturato più che di adempimenti costosi. E il pensiero strutturato è esattamente ciò che una software house brava sa già fare. È la stessa disciplina dello sviluppo guidato da specifiche: definire prima cosa stai costruendo e perché, e poi costruirlo. La compliance, fatta così, non è un dipartimento separato. È una proprietà del modo in cui scrivete le cose.

La scadenza più vicina è già dietro l’angolo

Mentre tutti guardano il 2027 e il 2028, la scadenza viva, quella che scotta, è molto più vicina: 2 dicembre 2026. Da quella data, i fornitori di sistemi che generano contenuti sintetici (audio, immagini, video, testo) devono garantire che gli output siano marcati in formato leggibile dalla macchina e rilevabili come artificiali. È l’articolo 50, comma 2. Sono poco più di cinque mesi.

Se nel vostro prodotto c’è qualunque funzione generativa rivolta al mercato europeo (un assistente che scrive testi, un generatore di immagini, una sintesi vocale, un modulo che riassume documenti producendo nuovo contenuto), vi serve, operativo entro fine anno: etichettatura visibile in interfaccia, metadati machine-readable incorporati nell’output, e una capacità di detection coerente. Non è banale. Il considerando 133 cita esplicitamente watermark e metodi crittografici; la Commissione sta finalizzando un Code of Practice su marcatura ed etichettatura che diventerà il benchmark pratico. E se integrate modelli di terzi (cosa che fanno quasi tutti), la domanda da fare al vostro vendor, oggi, è precisa: come garantite la conformità all’articolo 50(2), e quali API di detection mi esponete? Se non sapete rispondere, avete trovato il primo ticket da aprire stamattina.

Questa è la scadenza che il dibattito sul rinvio sta colpevolmente oscurando. È vicina, è tecnica, e tocca la stragrande maggioranza dei prodotti che usano IA generativa. Non c’è nessun rinvio che vi copra qui.

Il bias esce dalla nicchia dell’alto rischio

C’è una novità che merita più attenzione di quanta ne abbia ricevuta, perché è insieme un’opportunità e una responsabilità. L’articolo 10, comma 5, consente, in via eccezionale e nella misura strettamente necessaria, il trattamento di categorie particolari di dati personali (i dati «sensibili» dell’articolo 9 GDPR) per rilevare e correggere i bias nei sistemi. Finora questa possibilità valeva solo per i sistemi ad alto rischio. L’omnibus la estende anche ai sistemi non ad alto rischio.

È un’apertura che cambia il quadro per chiunque voglia offrire servizi seri di fairness auditing. Significa che si può progettare un monitoraggio del bias documentato e difendibile anche su sistemi che non ricadono nell’alto rischio, allineando AI Act e GDPR senza vivere nel grigio normativo. Ma, e qui sta la responsabilità, l’apertura non è una scorciatoia per trattare dati sensibili a piacere. Il vincolo della «stretta necessità» resta, con tutto quel che comporta: base giuridica solida (il considerando 70 rimanda all’interesse pubblico rilevante dell’articolo 9(2)(g) GDPR), DPIA, minimizzazione, pseudonimizzazione, limitazione della conservazione (i dati si cancellano una volta corretto il bias) e una separazione netta, architetturale, tra il dataset di auditing e quello di produzione.

Chi sa fare questo bene ha tra le mani un’offerta commerciale concreta, non un adempimento. La differenza tra le due cose la fa la qualità della documentazione.

La compliance è un fossato, non una tassa

A questo punto la domanda strategica diventa: perché un’azienda IT medio-piccola dovrebbe spendere energie su tutto questo, ora, mentre il mercato le dice che può aspettare?

Perché il mercato che vi dice di aspettare è lo stesso che, tra diciotto mesi, metterà la conformità all’AI Act dentro ogni capitolato della pubblica amministrazione e dentro ogni due diligence di un cliente enterprise. La compliance non è una tassa che si paga controvoglia. È un fossato competitivo. Nel momento in cui la maggioranza dei vostri concorrenti userà il rinvio come scusa per non muoversi, chi si è mosso arriva alla gara con un inventario dei sistemi, una classificazione difendibile, una pipeline di documentazione e una storia da raccontare. Gli altri arrivano con una promessa.

In un settore in cui la fiducia è scarsa e difficile da dimostrare, poter dire «noi questo lavoro lo abbiamo già fatto, ecco i documenti» vale più di qualunque slide commerciale. È la versione adulta del «security by design»: la compliance by design come segnale di serietà tecnica. E per una PMI, che non può competere sul prezzo con i grandi né sul marketing, la serietà tecnica dimostrabile è una delle poche leve che funzionano davvero.

I diritti delle persone non hanno una data di applicazione

Tolgo l’abito del consulente e metto quello che porto più volentieri.

Sotto tutta la discussione su scadenze e allegati c’è una cosa semplice. I sistemi che costruiamo decidono se una persona ottiene un colloquio, un prestito, un posto in graduatoria, una cura. Toccano la dignità di esseri umani che quasi mai sanno di essere stati processati da un modello, e quasi mai hanno modo di contestarlo. L’AI Act, con tutti i suoi difetti e i suoi compromessi, è il tentativo più serio finora di mettere quei sistemi sotto una regola che metta al centro la persona invece dell’output.

Il rinvio sposta la data in cui certi obblighi diventano esigibili. Non sposta di un giorno il momento in cui un sistema mal progettato fa danno a qualcuno. Quel momento è adesso, ogni volta che il sistema gira. Il fatto che lo Stato non possa ancora sanzionarvi per una certa carenza non significa che la carenza non produca conseguenze su persone vere. La conformità formale arriva nel 2027; il dovere verso chi sta dall’altra parte dello schermo è già qui, e non ha mai avuto una grace period.

C’è un modo umanista, e non burocratico, di leggere l’AI Act: come la lista, scritta male e a fatica, delle cose che ci dobbiamo a vicenda quando deleghiamo decisioni a una macchina. Letta così, l’idea di «sfruttare la finestra» per fare meno suona per quello che è: non un’astuzia gestionale, ma una piccola viltà progettuale. E le aziende, esattamente come le persone, finiscono per assomigliare alle scorciatoie che si concedono.

Cosa fare adesso, concretamente

Se siete il team che aveva appena iniziato a spingere, questa è la lista per non perdere lo slancio. Niente di esotico: cose che si possono iniziare questa settimana.

  1. Fissate le date che non sono cambiate. Mettete il 2 agosto 2026 (gran parte degli obblighi) e il 2 dicembre 2026 (watermarking e divieto nudifier/CSAM) nel piano, in grassetto, non spostabili. Sono le prossime, non quelle del 2027.
  2. Inventariate ogni sistema di IA. Dentro i prodotti, dentro i processi interni, dentro le integrazioni con modelli di terzi. Un foglio vivo, con responsabile, fornitore di modello, categoria di rischio provvisoria. È il documento da cui dipende tutto il resto.
  3. Classificate, e scrivete il perché. Per ogni sistema, una valutazione di rischio. Per quelli che dichiarate «non ad alto rischio» ex articolo 6(3), un ragionamento difendibile e la registrazione (ora più leggera) nel database UE.
  4. Chiudete il fronte watermarking. Per ogni funzione generativa rivolta al mercato UE: etichetta in interfaccia, metadati machine-readable, detection. E aprite il ticket al fornitore del modello: «come garantite l’articolo 50(2)?».
  5. Mettete a terra il safe harbour sulla generazione di immagini. Se un componente genera immagini o video, le salvaguardie contro NCII e CSAM vanno progettate e documentate nel risk management, non aggiunte dopo.
  6. Trasformate il bias auditing in un’offerta. Con l’estensione dell’articolo 10(5) al non-alto-rischio, costruite una pipeline AI-Act-più-GDPR documentata: DPIA, separazione dei dataset, cancellazione a correzione avvenuta. È vendibile.
  7. Strutturate il ciclo di vita dei modelli. Data lineage, model card, documentazione tecnica, logging. Usate i diciotto mesi per costruirlo come pratica, non per rimandarlo come compito.

La scommessa europea, e la nostra

L’Europa ha fatto una scommessa esplicita: che si possa costruire un’industria dell’IA competitiva senza svendere i diritti delle persone, e che anzi il rispetto di quei diritti possa diventare un tratto distintivo del prodotto europeo. È una scommessa difficile, fatta di compromessi imperfetti come questo omnibus, e niente garantisce che la vinca. Ma è la nostra, ed è infinitamente più interessante dell’alternativa.

Il Digital Omnibus, letto bene, non indebolisce quella scommessa: la conferma e ne fissa il calendario. Ci ha dato qualche mese in più non perché potessimo fare di meno, ma perché potessimo fare meglio le cose che vanno fatte comunque. È una finestra per arrivare preparati, non un condono per non presentarsi.

Per un’azienda IT medio-piccola che aveva appena iniziato a prendere sul serio tutto questo, il messaggio è uno solo, e va detto a voce alta in riunione lunedì mattina: non è il momento di togliere il piede dall’acceleratore. È il momento di premere più forte. Perché il lavoro difficile non scade, i diritti delle persone non hanno una grace period, e tra diciotto mesi ci sarà chi è arrivato con i documenti in mano e chi è arrivato con le scuse. Decidete oggi da che parte volete stare.

Cosa ti porti a casa

  • È cambiato l’orologio, non la mappa. La logica risk-based, le categorie di rischio e gli obblighi di trasparenza, data governance, documentazione e human oversight restano identici. La maggior parte del regolamento entra in applicazione il 2 agosto 2026: il rinvio riguarda solo alcune scadenze sull’alto rischio, non l’AI Act.

  • Le date sono ora fisse e non più condizionate alla pubblicazione degli standard armonizzati. È un regalo per chi pianifica, non una concessione per chi rimanda: l’alibi del «non possiamo prepararci finché non escono gli standard» è morto.

  • Lo stesso testo venduto come semplificazione ha allargato il perimetro dei divieti dell’articolo 5: vietati i sistemi che generano CSAM e i deepfake pornografici non consensuali (app nudifier), con un solo safe harbour tecnico e scadenza al 2 dicembre 2026. Un legislatore che stringe non sta facendo marcia indietro sui diritti.

  • La scadenza più vicina è il 2 dicembre 2026: il watermarking machine-readable dei contenuti generati dall’IA (articolo 50, comma 2). Tocca quasi ogni prodotto con una funzione generativa rivolta al mercato UE, e nessun rinvio lo copre.

  • La compliance non è una tassa, è un fossato competitivo. Tra diciotto mesi sarà dentro ogni capitolato e ogni due diligence: chi arriva con inventario, classificazione e documentazione vince la gara contro chi arriva con una promessa.

Domande e risposte

Cos'è il Digital Omnibus on AI approvato il 16 giugno 2026?

È un regolamento che modifica alcune disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1689 (l’AI Act), all’interno del settimo pacchetto di semplificazione della Commissione. Il Parlamento europeo lo ha approvato in via finale con 423 voti favorevoli, 57 contrari e 174 astenuti. Manca ancora l’adozione formale del Consiglio, attesa entro fine giugno. La parte più nota è il rinvio degli obblighi sui sistemi ad alto rischio, ma il testo conferma l’impianto del regolamento e in un punto lo irrobustisce.

Quali scadenze dell'AI Act sono state rinviate?

I sistemi ad alto rischio stand-alone dell’Allegato III (biometria, occupazione, istruzione, credito, servizi essenziali, giustizia, frontiere) si applicheranno dal 2 dicembre 2027. Quelli integrati come componenti di sicurezza in prodotti già regolati (Allegato I) avranno tempo fino al 2 agosto 2028. L’obbligo di marcatura dei contenuti generati dall’IA (articolo 50, comma 2) slitta al 2 dicembre 2026 e i sandbox normativi nazionali al 2 agosto 2027. Importante: le date sono ora fisse, non più legate alla pubblicazione degli standard armonizzati.

Cosa NON è cambiato e resta in vigore?

La gran parte del regolamento. La logica risk-based, le categorie di rischio, gli obblighi di trasparenza, data governance, documentazione tecnica, human oversight e gestione degli incidenti restano identici. La maggior parte delle disposizioni, comprese quelle di trasparenza dell’articolo 50 tranne il comma sul watermarking, entra in applicazione il 2 agosto 2026. Se i vostri sistemi non sono ad alto rischio (la maggioranza non lo è), il rinvio dell’alto rischio quasi non vi riguarda.

Qual è la scadenza più vicina da non perdere?

Il 2 dicembre 2026. Da quella data i fornitori di sistemi che generano contenuti sintetici (audio, immagini, video, testo) devono garantire che gli output siano marcati in formato leggibile dalla macchina e rilevabili come artificiali: è l’articolo 50, comma 2. Tocca quasi ogni prodotto con una funzione generativa rivolta al mercato europeo. Alla stessa data scatta il nuovo divieto sui sistemi che generano CSAM e deepfake pornografici non consensuali.

Per una PMI, meno burocrazia significa meno responsabilità?

No. L’omnibus ha esteso alcune esenzioni dalle PMI alle small mid-cap e alleggerito la registrazione dei sistemi valutati come non ad alto rischio, ma l’auto-valutazione di «non alto rischio» ex articolo 6(3) va comunque documentata prima di mettere il sistema sul mercato e registrata nel database UE. Meno carte non vuol dire meno responsabilità: la barriera d’ingresso è fatta di pensiero strutturato più che di adempimenti costosi.

L'autore

Andrea Margiovanni

Andrea Margiovanni

Seguo il rapporto fra AI e regolazione europea come fatto politico, non come spettacolo tecnico. Lavoro con team che devono renderla compatibile con AI Act, CRA, NIS2 senza ridurre la compliance a una checklist.

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